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Adeguamento del regolamento organico dei dipendenti (ROD)

12 Marzo 2025 – Mozione

Signora Presidente,
Colleghe e colleghi di Consiglio comunale,
i sottoscritti consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dagli art. 67 LOC e 33 del regolamento comunale di Castel San Pietro, formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale.

Tra i tanti aspetti esaminati nel rapporto di sostenibilità 2023 di Castel San Pietro, stilato nell’ambito del progetto Castello Sostenibile, vi è quello delle risorse umane. Dal citato documento risulta che i 53 dipendenti del Comune costituiscono una risorsa preziosa, al benessere della quale il Comune presta particolare attenzione. Lo dimostra l’importante riconoscimento ottenuto dal Comune come “Organizzazione amica delle famiglie”, in esito a un sondaggio condotto dall’Associazione Pro Familia Svizzera, dal quale è emersa la soddisfazione dei collaboratori in relazione alla conciliabilità tra lavoro e famiglia.
Questa valutazione positiva non impedisce di fare ancora di più, prendendo spunto dagli ordinamenti dei dipendenti di altri enti pubblici e dal diritto privato.
Con la presente mozione si propone di aggiornare il ROD in relazione a tre temi. Il primo riguarda la concessione di congedi pagati ai collaboratori per migliorare ulteriormente la conciliabilità tra lavoro e famiglia tenendo conto dell’evoluzíone della società.
ll secondo concerne la protezione della personalità dei dipendenti, mentre il terzo la promozione della salute.

1. Congedi per migliorare ulteriormente la conciliabilità lavoro famiglia

1.1. Novità legislative

Nel 2021 sono entrate in vigore modifiche del codice delle obbligazioni (CO) in materia di diritto del lavoro. Si tratta innanzitutto dell’art. 321h CO secondo cui il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, per un massimo di tre giorni per evento e dieci giorni all’anno. È inoltre stato introdotto l’art. 329i CO, che disciplina il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia e infortunio per un massimo di 14 settimane. La definizione di gravi problemi di salute è sancita all’art. 160 della legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952 (LIPG) il quale precisa i caratteri distintivi rispetto alle malattie e agli infortuni di poco conto. Il congedo è concesso ai
lavoratori che hanno diritto a un’indennità di assistenza secondo gli art. 16i-16m LIPG. Il Legislatore cantonale ha deciso di allineare il diritto dei dipendenti statali alle predette normative, applicabili ai rapporti di impego retti dal diritto privato, introducendo un congedo per assistenza ai familiari e un congedo di assistenza ai figli con gravi problemi di salute agli art. 46 cpv,1lett.f’ bis e lett. i bis della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).
Il primo è pensato per sostenere fattivamente i dipendenti che si ritrovano nella difficile situazione di essere familiari curanti, tenendo conto che l’allungamento della speranza di vita, il progresso medico e altri cambiamenti che stanno avvenendo nella società possono rendere difficile conciliare lavoro e cura (cfr. rapporto di maggioranza parziale della commissione gestione e finanze dell’11 gennaio 2022 sul messaggio del Consiglio di Stato n. 8000 del 26 maggio 2021 concernente la modifica della LORD, pag. 3). Il congedo per assistenza a un figlio con gravi problemi di salute è concepito per aiutare i dipendenti in caso di malattie di lungo decorso di un figlio, evitando che uno dei genitori rinunci al proprio impiego per assisterlo. Fermo restando che il diritto al congedo
secondo il CO sussiste solo se lo stesso verrà anche indennizzato attraverso le indennità di perdita di guadagno (lPG; cfr. messaggio del Consiglio di Stato citato, pag. 2).

1.2. L’ordinamento dei dipendenti di Castel San Pietro

Il ROD del nostro Comune prevede, all’art. 50, il diritto a un congedo pagato in diverse situazioni.
Per quanto qui interessa, il cpv. 1 lett. f della norma istituisce un congedo per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, di massimo 10 giorni all’anno.
L’art. 54 ROD prevede inoltre che il Municipio può accordare altri congedi per giustificati motivi, ad esempio familiari.
Con la presente mozione si chiede di introdurre a favore dei dipendenti comunali il diritto ai predetti congedi pagati, in analogia a quanto disposto dalla LORD:

  • un congedo in caso di problemi di salute di un familiare che necessita assistenza. Il congedo sarà concesso, previa presentazione di un certificato medico, al massimo per 10 giorni all’anno e considerato un limite di tre giorni per evento. Si propone un regime meno severo nel caso di malattia di un figlio di età inferiore ai quindici anni. In questo caso, il congedo è concesso, sempre per un massimo di 10 giorni all’anno, ma considerato un limite di cinque giorni per evento. Il certificato medico in questa ipotesi è richiesto solo per assenze superiori ai tre giorni, salvo diversa indicazione del Responsabile del personale. A differenza di quanto già contemplato dall’art. 50 lett. f ROD, tale congedo non necessita quindi una malattia grave di un familiare.
  • un congedo per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio che danno diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni. Questo congedo è dovuto in caso di gravi problemi di salute di un figlio e se al genitore (dipendente) è riconosciuta un’indennità di assistenza ai sensi della LIPG. ll congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attìvità lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di settesettimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

2. Protezione della personalità dei dipendenti

Premesso che il citato rapporto di sostenibilità fornisce un quadro positivo delle condizioni di lavoro dei dipendenti comunali e che non si è a conoscenza di alcuna situazione problematica tra il personale, si ritiene importante che la legislazione applicabile ai dipendenti comunali sancisca il diritto alla protezione della personalità dei lavoratori. Sempre più attuale è infatti il tema della prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing sul posto di lavoro, con il quale sia le aziende private sia i datori di lavoro pubblici si trovano sempre più spesso confrontati.
A questo proposito, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) suggerisce ai datori di lavoro di dotarsi di un documento di principio in cui esplicitare chiaramente la propria posizione nei confronti delle molestie sessuali, spiegando che in azienda non sono tollerate. Invita quindi ì datori di lavoro
a definire in questo documento di principio il concetto di molestia sessuale, fornendo alcuni esempi, e a garantire sostegno alle vittime indicando i contatti a cui rivolgersi per chiedere aiuto (cfr. opuscolo “Molestie sessuali sul posto di lavoro – Informazioni per le datrici e i datori di lavoro” consultabile alla pagina internet seco.admin.ch).
Per quanto attiene al personale dell’Amministrazione cantonale, l’art. 52a LORD (in vigore dal 1° agosto 2012), prescrive che i dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica (cpv. 1) e che a tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.
In questo senso, il 19 giugno 2024 Consiglio di Stato ha emanato una direttiva (aggiornata) concernente le molestie psicologiche, sessuali e le discriminazioni all’interno dell’Amministrazione cantonale. La stessa ha lo scopo di prevenire e tutelare i collaboratori da violazioni dell’integrità personale quali molestie psicologiche, sessuali e discriminazioni e di stabilire la procedura da seguire in tali situazioni.
Anche l’Ufficio federale del personale ha introdotto specifiche direttive sulla prevenzione e il trattamento dei casi di molestie sessuali e del mobbing nell’Amministrazione federale.
Con questa mozione si propone di introdurre una norma di principio nel ROD, che dichiari il diritto al rispetto della dignità e dell’integrità fisica e psichica del collaboratore, lasciando al Municipio la facoltà di adottare le misure di informazione e prevenzione che ritiene più opportune.

3. Promozione della salute

Quale misura di prevenzione a tutela del personale, si propone di introdurre una base legale nel regolamento che dia la facoltà al Municipio di offrire gratuitamente ai dipendenti potenzialmente a rischio di contagio, e che fossero interessati, una vaccinazione contro le malattie che esso definirà
tramite ordinanza.
A questo proposito, potrebbe essere interessante offrire la vaccinazione contro i morsi di zecca (FSME) al personale della squadra esterna. Si rileva infatti che, stando ai dati della SUVA, negli ultimi anni vi è stato un aumento delle malattie trasmesse dalle zecche. Le infezioni possono avere conseguenze gravi. In Svizzera le malattie infettive significative trasmesse dalle zecche sono soprattutto la borreliosi e la meningoencefalite primaverile estiva. Un vaccino è disponibile contro la meningoencefalite primaverile-estiva (FSME).

4. Conclusioni

Visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale ad approvare le seguenti modifiche del ROD.

art. 50 cpv. 1 lett. f bis, f ter e i bis ; cpv. 6 (nuovi)

1 Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:
(—)
f bis) per assistenza al coniuge, al partner registrato, al convivente, ai figli, alla madre e al padre con problemi di salute, su presentazione di un certificato medico. Il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, considerato un limite massimo di 3 giorni per evento, massimo 10 giorni
all’anno;
f ter) per malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni, considerato un limite massimo di 5 giorni per evento, fino a un massimo di 10 giorni all’anno. È richiesta la presentazione di un certificato medico per assenze superiori ai tre giorni; il Responsabile del personale può richiedere il certificato medico
d’inabilità lavorativa già dal primo giorno di assenza quando le assenze inferiori ai tre giorni si ripetono con frequenza;
(…)
i bis) per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio che danno diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni. Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.
(…)
6 ln caso di assenze dovute a congedo pagato, per le quali è prevista l’indennità per perdita di guadagno, la stessa spetta al datore di lavoro.

art. 68a (nuovo)
Protezione della sfera personale

1 I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica.

2 A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, ilMunicipio adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.

 

Art 68b (nuovo)
Promozione della salute

Al personale esposto al rischio di contagio sul posto di lavoro è offerta la possibilità della vaccinazione volontaria contro le malattie che il Municipio stabilirà tramite ordinanza.

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi salutiamo cordialmente.
Per i Consiglieri comunali del gruppo il Centro e Giovani del Centro
primo firmatario: Giorgio Sabato